Comunicato stampa
16.11.2016

Le banche svizzere pubblicano ulteriori nominativi in relazione agli averi non rivendicati

Basileanovembre 16 2016  Sul sito www.dormantaccounts.ch le banche svizzere pubblicano ai sensi di legge gli averi patrimoniali che risultano non rivendicati da moltissimo tempo. In data odierna sono stati resi noti ulteriori nominativi relativi ai valori patrimoniali non reclamati. Da inizio 2015 le banche svizzere sono tenute a divulgare almeno una volta l’anno gli averi che sono senza contatto da 60 anni. Ad essere ora pubblicati sono i nominativi per i quali dal 1956 non è più possibile ripristinare un contatto con i clienti o con i loro successori legali.

Dall’entrata in vigore a inizio 2015 delle nuove disposizioni di legge in materia di gestione degli averi non rivendicati, le banche svizzere sono tenute a pubblicare sul sito www.dormantaccounts.ch i patrimoni che risultano senza contatto da almeno 60 anni e con un valore superiore a CHF 500. In data odierna gli istituti elvetici hanno divulgato ulteriori nominativi per i quali non è più possibile stabilire alcun contatto con i clienti dal 1956. Sono stati quindi resi noti circa 300 nominativi, correlati a valori patrimoniali in un ordine di grandezza indicativo di CHF 8 milioni (calcolo approssimativo dell’Associazione svizzera dei banchieri di metà novembre 2016). Queste cifre risultano nettamente inferiori alla prima pubblicazione dello scorso anno, in quanto in questa occasione vengono pubblicate soltanto le reazioni per le quali l’interruzione del contatto risale al 1956. Tutti i nominativi la cui interruzione è avvenuta in anni precedenti al 1956 sono stati pubblicati nel 2015. Da dicembre 2015, grazie al sito www.dormantaccounts.ch è stato possibile ripristinare i contatti con gli aventi diritto per circa un ventesimo degli averi patrimoniali non rivendicati da vari decenni. Le banche hanno facoltà in qualsiasi momento di pubblicare ulteriori averi patrimoniali che risultano conformi ai criteri prefissati.

I nominativi degli averi non rivendicati sono pubblicati per la durata di un anno sul sito www.dormantaccounts.ch. Se il contatto si è interrotto in una data pari o anteriore al 1954, il periodo di pubblicazione è di cinque anni. In questo modo le banche cercano un’ultima volta di ripristinare il contatto con il cliente o con i suoi successori legali. Attraverso la pubblicazione essi hanno nuovamente la possibilità di avanzare pretese sugli averi non rivendicati. Se entro tale periodo nessun avente diritto dà seguito alla sollecitazione, gli averi patrimoniali dovranno essere conferiti allo Stato svizzero al più tardi dopo due anni dalla decorrenza del termine ultimo, con contestuale estinzione delle pretese dei clienti.

Rivendicazione degli averi patrimoniali

Vengono pubblicati, ove disponibili, il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità o la ragione sociale, nonché l’ultimo domicilio noto o l’ultima sede nota del cliente. In casi eccezionali, viene diffuso anche il numero di conto o di libretto, nella misura in cui le indicazioni altrimenti disponibili non appaiano sufficienti per identificare l’avente diritto.

Questo principio trova applicazione per tutte le tipologie di averi patrimoniali, incluse le cassette di sicurezza. Le pretese su un avere patrimoniale possono essere avanzate mediante un apposito modulo (scaricabile all’indirizzo www.dormantaccounts.ch), il quale viene poi inoltrato in via telematica alla banca in questione. Per poter rivendicare concretamente gli averi, vengono poi richieste ulteriori attestazioni probatorie circa il diritto effettivo.

Ricerca di averi patrimoniali possibile in qualsiasi momento

Le persone che presumono l’esistenza di averi patrimoniali in Svizzera non devono attendere fino alla decorrenza del termine di 60 anni e quindi fino alla pubblicazione. Una ricerca è infatti possibile in qualsiasi momento attraverso l’Ombudsman delle banche svizzere. Quest’ultimo ha accesso a una banca dati centrale in cui sono riportati tutti gli averi senza contatto e non rivendicati, ovvero sia quelli già divulgati così come quelli per i quali il momento della pubblicazione non è ancora maturato. È necessario notare che, affinché una ricerca attraverso l’Ombudsman delle banche possa essere avviata, devono essere parimenti presentati documenti specifici che attestano il diritto effettivo sui valori patrimoniali rivendicati. I clienti possono reperire maggiori informazioni e tutta la modulistica necessaria sul sito www.bankingombudsman.ch

Medienkontakte

Michaela Reimann
Ex Responsabile Public & Media Relations