Regolamentazione climatica rilevante per le banche in Svizzera

 La Svizzera ha ratificato l’Accordo di Parigi sul clima, recependolo poi a livello attuativo mediante il varo di diverse disposizioni normative. Tra di esse sono di particolare rilevanza per l’economia la Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli), la Legge sul CO2 e l’Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche. Tutti e tre questi testi normativi sono in vigore; in particolare la Legge sul CO2 sottoposta a revisione per gli anni 2025-2030 è stata rettificata e finalizzata in Parlamento nella primavera 2024. Queste disposizioni sono profondamente interconnesse e, insieme, costituiscono il quadro giuridico per la regolamentazione climatica comune dell’economia elvetica.

Accordo di Parigi sul clima

L’Accordo di Parigi è uno strumento giuridicamente vincolante nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione sul clima, UNFCCC). È entrato in vigore il 5 ottobre 2016 e la Svizzera lo ha ratificato in data 6 ottobre 2017, impegnandosi così a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di riduzione del 50% delle emissioni di gas serra rispetto ai valori del 1990. La Svizzera ha inoltre annunciato l’intenzione di abbattere le emissioni di gas serra allo zero netto entro il 2050. Ciò significa che essa non potrà emettere volumi di gas serra superiori a quelli assorbibili dallo stoccaggio naturale di carbonio (come ad es. i boschi) o da misure tecniche (tecnologie di cattura e sequestro del CO2). La Svizzera adempie i propri obblighi internazionali principalmente attraverso la Legge sul CO2.

Per la piazza finanziaria risulta rilevante soprattutto l’articolo 2.1c dell’Accordo di Parigi sul clima, il quale sancisce che i flussi finanziari globali devono essere coerenti con gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni. Le basi relative alla definizione esatta di questi concetti sono attualmente ancora in corso di elaborazione con il termine di «Climate Finance». 

 

Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)

Il 18 giugno 2023 le elettrici e gli elettori svizzeri hanno approvato la Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (controproposta indiretta all’Iniziativa per i ghiacciai). La LOCli stabilisce che la Svizzera dovrà raggiungere l’obiettivo dello zero netto a livello di bilancio delle emissioni (neutralità climatica) entro il 2050.

La nuova legge fissa gli obiettivi finali e intermedi per la riduzione delle emissioni, facendo quindi sì che i mezzi finanziari vengano investiti in modo più sostenibile e rispettoso per il clima. In tale contesto, anche la piazza finanziaria sarà chiamata a fare la propria parte. La Confederazione può siglare accordi con banche, assicurazioni e casse pensioni allo scopo di definire obiettivi e misure concrete.

Legge sul CO2

La Legge federale svizzera sulla riduzione delle emissioni di CO2, nota come Legge sul CO2, prende le mosse dagli artt. 74 e 89 della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione emana prescrizioni «sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti» (art. 74) e «sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi» (art. 89). La Legge sul CO2 finalizzata per il periodo 2025-2030 si prefigge di contribuire affinché la Svizzera possa raggiungere il proprio obiettivo dello zero netto a livello di emissioni entro il 2050 e garantire al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Nello specifico, la legge dovrà assicurare l’attuazione degli obiettivi fissati nella LOCli. La Legge sul CO2 è stata approvata dalle Camere federali nella sessione primaverile 2024.

Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

L’Ordinanza disciplina la relazione presentata dalle imprese secondo l’articolo 964a del Codice delle obbligazioni (CO) sulle questioni climatiche in quanto parte delle questioni ambientali rientranti negli aspetti extrafinanziari di cui all’articolo 964b CO. Le questioni climatiche comprendono l’impatto del cambiamento climatico sulle imprese così come l’impatto dell’attività delle imprese sul cambiamento climatico (c.d. «doppia materialità»).

L’Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e si basa sulle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) coordinata a livello internazionale. L’ordinanza comprende in particolare l’attuazione delle raccomandazioni sui settori tematici di governance, strategia, gestione dei rischi, nonché indicatori e obiettivi. L’attuazione delle raccomandazioni comprende piani di transizione paragonabili agli obiettivi climatici della Svizzera. Di conseguenza assumono una rilevanza di assoluto primo piano soprattutto gli obiettivi derivanti dall’Accordo di Parigi, nonché le disposizioni della LOCli e della Legge sul CO2 sottoposta a revisione.

Con la nuova ordinanza, da quest’anno le banche svizzere sono tenute a pubblicare i piani di transizione sulla base delle raccomandazioni della TCFD e in conformità con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e con le rispettive disposizioni attuative nel diritto svizzero. La rendicontazione sarà implementata per la prima volta nel 2025. Oltre agli standard internazionali, si tiene debitamente conto del principio della doppia materialità. Le disposizioni dell’ordinanza non sono specifiche per il mercato finanziario e possono essere quindi applicate in ampia misura all’intera economia (grandi aziende svizzere). Sebbene, come indicato sopra, venga menzionato «soltanto» l’obbligo di relazione sulle questioni climatiche, l’enfasi è ovviamente posta sull’allineamento dell’attività economica con gli obiettivi climatici della Confederazione, in quanto gli stessi costituiscono la condizione preliminare per un piano di transizione conforme a tale finalità.

Secondo il Codice delle obbligazioni (art. 964c, cpv. 1) la relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell’approvazione e della firma dell’organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale. Una rendicontazione non corretta può comportare rischi di responsabilità e di reputazione per il Consiglio di amministrazione. A tale riguardo, l’accento verte sull’adempimento dell’obbligo di relazione ai sensi degli artt. 964a, 964b e 964l CO. Indicazioni errate od omesse intenzionalmente o per negligenza, ovvero il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione e documentazione sono penalmente perseguibili. La rendicontazione sulle questioni climatiche è tuttavia considerata come attuata se la relazione si fonda sulle raccomandazioni TCDF. È altresì possibile adempiere in altro modo l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali (art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza).